LA TASSA DI STAZIONAMENTO DIVENTA TASSA DI PROPRIETA'
I natanti (fino a 10 metri) restano esclusi
Il testo di legge attualmente in approvazione:
Art.
16. Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni
e aerei
1. (
)
2. Dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto sono
soggette al pagamento della tassa annuale, nelle misure di seguito
indicate:
a) euro 800 per le unita con scafo di lunghezza da 10,01
metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unita con scafo di lunghezza da 12,01
metri a 14 metri;
c) euro 1.740 per le unita con scafo di lunghezza da 14,01
a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unita con scafo di lunghezza da 17,01
a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unita con scafo di lunghezza da 20,01
a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unita con scafo di lunghezza da 24,01
a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unita con scafo di lunghezza da 34,01
a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unita con scafo di lunghezza da 44,01
a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unita con scafo di lunghezza da 54,01
a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unita con scafo di lunghezza superiore
a 64 metri.
3. La tassa e ridotta alla meta per le unita
con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente
dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione,
nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia,
nonche per le unita di cui al comma 2 a vela con motore
ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del
motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.
4.
La tassa non si applica alle unita di proprieta o
in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie
di salvataggio, ai battelli di servizio, purche questi rechino
lindicazione dellunita da diporto al cui servizio
sono posti.
5-bis.
La tassa di cui al comma 2 non e dovuta per le unita
nuove con targa di prova, nella disponibilita a qualsiasi
titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore,
ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori
con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dellatto,
ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti
di locazione finanziaria risolti per inadempienza dellutilizzatore.
Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si
applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primi due
anni o frazione dalla prima immatricolazione.
6.
Ai fini dellapplicazione delle disposizioni di cui ai commi
2 e 3 la lunghezza e misurata secondo le norme armonizzate
EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni
da diporto.
7.
Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari,
gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio
o gli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria1,
per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato,
nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti
non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il
possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai
soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in
Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro
possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia,
nonché alle unità bene strumentale di aziende di
locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla Legge 8 luglio
2003, n. 172. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia
delle entrate sono stabilite le modalita ed i termini di
pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi
dellunita da diporto e delle informazioni necessarie
allattivita di controllo. I pagamenti sono eseguiti
anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio
dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce
allentrata del bilancio dello Stato.
8
9.
Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza
e alla vigilanza in mare, nonche le altre forze preposte
alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria
e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente
articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo
verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale
dellAgenzia delle entrate competente per territorio, in
relazione al luogo della commissione della violazione, per laccertamento
della stessa. Per laccertamento, la riscossione e il contenzioso
si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi;
per lirrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa
la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite
entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di
constatazione mediante il pagamento dellimposta e della
sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie
concernenti limposta di cui al comma 2 sono devolute alla
giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10.
Per lomesso, ritardato o parziale versamento dellimposta
di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria
dal 200 al 300 per cento dellimporto non versato, oltre
allimporto della tassa dovuta. (
)
15.
Limposta di cui al comma 11 e versata secondo modalita
stabilite con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle
entrate da emanarsi entro sessanta giorni dallentrata in
vigore del
presente decreto.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dellimposta
di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
15-ter. (
) La tassa di cui ai commi 2 e 3 e ridotta
dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dellunita
da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento.
I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dellanno
successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore
generale dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e rideterminata laliquota di accisa del tabacco da
fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari allonere
derivante dal presente comma.