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LA TASSA DI STAZIONAMENTO DIVENTA TASSA DI PROPRIETA'

I natanti (fino a 10 metri) restano esclusi

Il testo di legge attualmente in approvazione:

Art. 16. Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni e aerei
1. (…)
2. Dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento della tassa annuale, nelle misure di seguito indicate:

a) euro 800 per le unita’ con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unita’ con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1.740 per le unita’ con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unita’ con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unita’ con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unita’ con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unita’ con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unita’ con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unita’ con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unita’ con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

3. La tassa e’ ridotta alla meta’ per le unita’ con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche’ per le unita’ di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.

4. La tassa non si applica alle unita’ di proprieta’ o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purche’ questi rechino l’indicazione dell’unita’ da diporto al cui servizio sono posti.

5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e’ dovuta per le unita’ nuove con targa di prova, nella disponibilita’ a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primi due anni o frazione dalla prima immatricolazione.

6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza e’ misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria1, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla Legge 8 luglio 2003, n. 172. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unita’ da diporto e delle informazioni necessarie all’attivita’ di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.
8…

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche’ le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento della stessa. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta. (…)

15. L’imposta di cui al comma 11 e’ versata secondo modalita’ stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto.

15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

15-ter. (…) La tassa di cui ai commi 2 e 3 e’ ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unita’ da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e’ rideterminata l’aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all’onere derivante dal presente comma.


 

Andiamo per mare? diventiamo marinai!

 

Modi di dire:

1)
Gite? gite ... gommonautiche?

Il mio parroco, sant'uomo, organizza gite, per i ragazzi dell'oratorio e per le vedove devote.
La Pro Loco del mio Comune organizza gite per i pensionati.

Il Club del Gommone, come altre associazioni nautiche, organizza raduni, manifestazioni, escursioni, raid e perchè no? organizza crocière!
Le gite le lasciamo alla ... Pro loco!!

(dal Devoto-Oli: cro.ciè.ra - Navigazione condotta in base a un determinato programma, a fini di perlustrazione, sorveglianza, soccorso oppure per istruzione o per diletto, tanto su navi militari, quanto su navi passeggeri o unità da diporto.
dal Garzanti: - Derivazione dell'antico "crociare", incrociare, navigare).


2)
Pagliolo/pagliolato o paiolo/paiolato?
A parte il secondo modo di dire che a volte assume un significato ...vessatorio, vediamo cosa scrive il solito Devoto - Oli.

Pagliolo - il fondo interno di un imbarcazione, costituito da tavole amovibili - (Arcaico) La piattaforma di tavole di legno su cui venivano collocati i pezzi di artiglieria dei velieri.

Pagliolato - Nella costruzione navale, serie di tavole di legno o di lamiere, applicate orizzontalmente sul fondo interno di una imbarcazione, a protezione della struttura e per facilitare il passaggio e l'appoggio di materiali o di persone.

Paiolo (paiuolo) - Ampio e fondo recipiente di rame, con manico in ferro mobile ad arco, che si appende al gancio della catena al centro del camino rustico; viene usato per la cottura di cibi, tradizionalmente per fare la polenta.

Paiolato - ...non esiste!... però potete sempre navigare con i piedi nella polenta ...

 



 

 

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