Art.
1 COSTITUZIONE - PRINCIPI INFORMATORI
Fra tutti i Partecipanti al Raid Pavia-Venezia si è costituito
il 27 gennaio 1970 un Club, denominato "Club del gommone".
L'Associazione, apolitica e senza scopo di lucro, ha sede in Milano.
A far data dal 10 Febbraio 2006, il Club del Gommone assume la denominazione
"Club del Gommone Associazione Sportiva Dilettantistica".
Art. 2 SCOPI
Il "club del gommone" ha lo scopo di promuovere, attraverso
l'impiego del gommone, l'attività di natura turistica, diportistica,
organizzativa di Raduni, Raids, studi e ricerche, e di quant'altro
possa essere ritenuto utile e necessario per conseguire gli scopi
del Club, nonché nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti
F.I.M. alla quale è affiliato, organizzare, attuare e partecipare
alle attività e manifestazioni agonistiche e sportive.
Art. 3 LOGO & GUIDONE
Il "logo" del Club è costituito dal disegno stilizzato
della prospettiva dello specchio di poppa del gommone motorizzato,
e la scritta "club del gommone" in carattere cooper black
corsivo così come definito nel Brevetto n° MI 92C 001922
depositato il 17 marzo 1992. Il "guidone" del Club è
triangolare, con fondo arancione inserito nel bordo blu e reca sui
due lati il logo del Club.
Art. 4 DURATA & SEDE
La durata è illimitata e la sua sede è in Milano. Possono
essere costituite sezioni periferiche e/o consolati locali.
Art. 5 SOCI
La compagine sociale si qualifica in:
Socio Fondatore, qualifica riconosciuta a coloro i quali hanno
fondato il Club in data 27 gennaio 1970. Essi sono nominati nell'atto
costitutivo, atto a repertorio n° 15343, raccolta 4564, dr. Antonio
Rezia, Notaio in Milano, e nominativamente di seguito elencati: Viscardi
Angelo, Seguso Mauro, Paciotti Mario, Fasciolo Renato, Pennati Giuseppe,
Boccuti Giuseppe, Prinetti Desiderio;
Socio Onorario, qualifica riconosciuta ai Soci che, avendo
conseguito meriti speciali, vengono nominati dal Consiglio direttivo
con Delibera motivata;
Socio Comandante, qualifica riconosciuta ai proprietari di
gommone;
Socio Sostenitore, qualifica riconosciuta ai Soci che contribuiscono
alla gestione economica del Club, versando annualmente una quota almeno
doppia rispetto a quella deliberata dal Consiglio per il Socio Comandante;
Socio Simpatizzante, qualifica riconosciuta a tutti coloro
che, iscritti al Club, non appartengono alle altre categorie di Soci;
Socio Sponsorizzatore, qualifica riconosciuta alle persone
fisiche o giuridiche, enti o Società commerciali, che sottoscrivono
una quota sociale di entità stabilità annualmente dal
Consiglio.
Art. 6 AMMISSIONE SOCI
Possono far parte del "Club del Gommone", in qualità
di Soci, tutte le persone fisiche che propongano al Consiglio domanda
di adesione e che sottoscrivano autocertificazione dichiarando la
propria irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, che accettino
le disposizioni Statutarie e di Regolamento sociali e federali e versino
la quota sociale annuale. L'ammissione dei Soci minorenni è
normalizzata da specifiche norme di Regolamento. Inoltre possono assumere
la qualità di Socio sponsorizzatore tutte le Imprese che propongano
al Consiglio domanda motivata di adesione e che sottoscrivano l'impegno
al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.
Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i Soci, indipendentemente dalla loro qualifica, dal momento
dell'ammissione acquisiscono il diritto di partecipare alle assemblee
sociali con l'esercizio di elettorato attivo nonché di frequentare
la sede sociale prendendo parte alle attività sociali indette
dal Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite nel
regolamento. L'elettorato passivo può essere esercitato dopo
24 mesi compiuti di iscrizione ininterrotta al Club.
Ad eccezione del Socio fondatore la qualifica di Socio si perde:
a) per mancata riassociazione,
b) per morosità nel pagamento della quota sociale entro
i termini stabiliti all'Art. 17
c) per delibera motivata del Consiglio,
d) per radiazione a seguito di gravi motivi, quali indegnità
o condotta immorale o illecito sportivo.
Fatta eccezione per quanto previsto per i Soci fondatori, il mancato
versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Regolamento
comporta la decadenza dalla qualità di Socio, e la perdita
dell'anzianità maturata.
I Soci fondatori che non versano la quota associativa annuale possono
partecipare all'attività sociale ma non hanno diritto di elettorato
attivo e passivo.
La qualifica di Socio onorario si estingue con la cessazione
del Consiglio che l'ha nominato.
Contro i provvedimenti di esclusione i Soci possono presentare ricorso
al Collegio dei Probiviri.
Nell'attuazione dell'attività sociale i Comandanti debbono
essere in regola con le norme di diritto della navigazione e rispettare
i principi dell'etica marinara; sono responsabili del comportamento
del loro equipaggio.
Art. 8 ORGANI SOCIALI
Gli Organi e gli Organismi sociali del "Club del gommone"
si suddividono in deliberativo/gestionali, tecnici e di giustizia.
Sono Organi deliberativo/gestionali:
- l'Assemblea generale dei Soci,
- il Presidente ed il Vicepresidente,
- il Consiglio direttivo,
- il Tesoriere.
Sono Organi tecnici:
- il Collegio dei Revisori.
E' Organo di giustizia:
- il Collegio dei Probiviri.
Sono Organismi:
- le Commissioni tecnico/funzionali,
- i Gruppi di Studio.
Alle cariche direttive non possono accedere costruttori e rivenditori
di gommoni e motori, o chiunque altro abbia un eventuale interesse
commerciale attinente ai settori nautici.
Cap. 9 ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea generale dei soci è il massimo Organo rappresentativo;
essa delibera su tutte le materie di carattere generale e particolare
che le vengono sottoposte dagli Organi sociali.
L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità
dei Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso.
L'Assemblea ha il potere di deliberare:
a) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'attività
sociale.
b) sul Rendiconto Economico e sulla Relazione Tecnico Morale
a chiusura del singolo esercizio.
c) sulle modifiche statutarie.
d) sulla nomina degli Organi sociali.
e) su tutti gli argomenti ed i rapporti dell'Associazione che
siano legittimamente sottoposti al suo esame.
f) sullo scioglimento.
E' compito del Consiglio direttivo la convocazione dell'Assemblea
ordinaria o straordinaria, la cui convocazione deve essere spedita
almeno quattordici giorni prima del giorno della riunione a mezzo
posta ordinaria, ovvero posta elettronica, ovvero telefax. Nella convocazione
dell'Assemblea devono essere specificati il luogo, il giorno e l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie sulle quali deliberare.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
l'anno entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione
della Relazione tecnico/morale e del rendiconto consuntivo ed ogni
biennio per il rinnovo degli Organi sociali.
L'Assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta
il Consiglio direttivo lo reputi opportuno e/o necessario, ovvero
per le modifiche statutarie nonché, senza indugio, su richiesta
di almeno 50%+1 dei Soci aventi diritto di voto che ne abbiano richiesto
la convocazione al Collegio dei Revisori dei conti indicando le materie
da porre all'odg.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualsiasi
sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono valide col voto
favorevole di almeno il 50% + 1 dei Soci presenti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualsiasi
sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono valide col voto
favorevole di almeno il 50%+1 dei Soci aventi diritto di voto.
Ogni socio può esercitare sino ad un massimo di due deleghe,
corrispondenti a tre voti deliberativi.
Art. 10 IL PRESIDENTE
Il Presidente:
1. è il legale rappresentante del Club.
2. convoca e presiede il Consiglio direttivo; sovraintende
alla attuazione delle deliberazioni adottate e alla gestione amministrativa,
nonché su tutti gli Organi salvo quelli di giustizia.
3. unitamente al Consiglio è responsabile nei confronti
dell'Assemblea generale del conseguimento dello scopo sociale.
4. dispone la liquidazione ed autorizza il pagamento delle
spese conformemente alle deliberazioni legittimamente adottate dal
Consiglio.
5. compie gli atti a Lui demandati dallo Statuto, dal Regolamento
e, per delega, dal Consiglio direttivo.
Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque Soci
ad un massimo di nove Soci.
Esso elegge nel proprio ambito un Presidente, un Vicepresidente il
quale sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento in tutte
le funzioni elencate dai punti 1 a 5 dell'articolo precedente, ed
eventualmente un Tesoriere.
Il Consiglio direttivo eletto rimane in carica un biennio e sino all'approvazione
del Rendiconto.
Sono compiti del Consiglio direttivo:
1. attuare le finalità previste dallo Statuto e le deliberazioni
adottate dall'Assemblea dei Soci.
2. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci determinando
la qualifica degli stessi.
3. redigere, assieme al Tesoriere, il Rendiconto economico/finanziario
da sottoporre al Collegio dei Revisori e, con il parere di quest'ultimo,
all'Assemblea generale.
4. fissare l'ordine del giorno, la data ed il luogo, sia delle
Assemblee ordinarie da indire almeno unavolta l'anno, sia di quelle
straordinarie.
5. redigere ed approvare, su delega dell'Assemblea, gli eventuali
regolamenti interni per l'attuazione dell'attività sociale.
6. rendere esecutivi i provvedimenti nei confronti dei Soci.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza
del Presidente o in sua assenza del Vicepresidente e della maggioranza
dei componenti; sono valide le deliberazioni prese a maggioranza dei
presenti.
Nel caso di dimissioni di uno o più Consiglieri subentrano
i primi candidati tra i non eletti.
I componenti del Consiglio nelle Assemblee non possono essere portatori
di deleghe.
Art.12 IL TESORIERE
Il Tesoriere è il responsabile dell'attività finanziaria
del Club; amministra i fondi sulla base delle Delibere del Consiglio.
Redige il Rendiconto assieme al Presidente sottoponendolo al Collegio
dei revisori.
L'incarico di Tesoriere può essere attribuito ad un Consigliere
o ad un Socio competente in materia.
Art. 13 IL COLLEGIO DEI REVISORI
E' composto da due o più Soci che abbiano competenza in materia.
Deve controllare le entrate ed uscite di cassa e banca; gli adempimenti
civilistici e fiscali del Club nonchè verificare la consistenza
del patrimonio sociale.
Art.14 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
E' composto da tre Soci che abbiano maturato un'anzianità di
almeno cinque anni ai quali venga riconosciuta la capacità
di valutare, nell'interesse superiore del Club, in generale il comportamento
dei Soci, ed in particolare di quelli sottoposti su iniziativa del
Consiglio, a istruttoria disciplinare.
La Presidenza spetta al Socio proboviro con maggiore anzianità
sociale.
Il Collegio istruisce, valuta e decide con provvedimento motivato
in merito agli atti e fatti ascritti al Socio ovvero nei conflitti
tra Socio e Club, ovvero tra i Soci stessi, trasmettendo le decisioni
al Consiglio direttivo per l'attuazione. Sono in ogni caso fatti salvi
i mezzi di difesa e impugnativa previsti dalle norme e dai Regolamenti
F.I.M.
Art. 15 GLI ORGANISMI
Sono Organismi le Commissioni tecnico funzionali ed i Gruppi di studio
specifici. Esse sono composte da Soci e da non Soci purché
Esperti segnalati dal Consiglio direttivo. L'Organismo nomina al suo
interno il Presidente cui spetta la responsabilità degli elaborati.
Gli Organismi funzionali sono nominati dall'Assemblea mentre quelli
tecnici sono nominati dal Consiglio direttivo. Ambedue analizzano,
studiano e relazionano sulla materia loro assegnata e, con la presentazione
della stessa, esauriscono il loro incarico. Gli elaborati da loro
redatti debbono essere ratificati dall'Organo di competenza. Agli
Organismi spetta l'interpretazione autentica degli elaborati da loro
prodotti; quelli eventualmente in carica cessano o decadono assieme
al Consiglio direttivo.
Art. 16 CAUSE DI DECADENZA
Il Presidente decade in caso di impedimento definitivo ovvero in caso
di mozione di sfiducia del Consiglio direttivo, nella quale ipotesi
mantiene la qualità di Consigliere.
Il Consiglio direttivo decade in caso di dimissioni contemporanee
della maggioranza dei Consiglieri e nel caso la Relazione tecnico/morale/finanziaria
non venga approvata.
Il Tesoriere decade per revoca dell'incarico.
Art. 17 ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre
successivo. I Soci sono tenuti a versare le quote associative stabilite
dal Consiglio e previste dal Regolamento entro il 31 Dicembre di ogni
esercizio.
Il Regolamento fissa modi e termini di stesura del Rendiconto finanziario
che deve essere inviato ai Soci assieme alla convocazione dell'Assemblea
ordinaria annuale la quale abbia all'ordine del giorno la sua approvazione.
Per il primo esercizio successivo all'approvazione dello Statuto la
durata inizia il 1° Ottobre 2007 e chiude il 31 Dicembre 2008.
ART. 18 SCIOGLIMENTO
Il "Club del gommone" può essere sciolto soltanto
dall'Assemblea generale dei Soci espressamente convocata in sessione
straordinaria. L'Assemblea delibera a maggioranza dei quattro quinti
dei Soci aventi diritto di voto.
Qualsiasi sia la causa di scioglimento il patrimonio sociale dovrà
essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga
o a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori scelti anche
fra i non soci determinandone i poteri.
Non sono ammesse deleghe.
ART. 19 REGOLAMENTO
Al Consiglio direttivo è demandato l'incarico di redigere ed
adattare alle necessità sociali il Regolamento organico sulla
base dello Statuto vigente.
ART. 20 NORME TRANSITORIE E FINALI
Per quanto non espressamene previsto dal presente Statuto si applicano
le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti FIM nonché
le norme vigenti del Codice civile.
ART. 21 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Statuto, entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua approvazione da parte dell'Assemblea generale dei Soci del
"Club del gommone".
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