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Statuto del Club del Gommone A.S.D.
Approvato in Assemblea Straordinaria il 28 Novembre 2007

Art. 1 COSTITUZIONE - PRINCIPI INFORMATORI
Fra tutti i Partecipanti al Raid Pavia-Venezia si è costituito il 27 gennaio 1970 un Club, denominato "Club del gommone". L'Associazione, apolitica e senza scopo di lucro, ha sede in Milano. A far data dal 10 Febbraio 2006, il Club del Gommone assume la denominazione "Club del Gommone Associazione Sportiva Dilettantistica".

Art. 2 SCOPI
Il "club del gommone" ha lo scopo di promuovere, attraverso l'impiego del gommone, l'attività di natura turistica, diportistica, organizzativa di Raduni, Raids, studi e ricerche, e di quant'altro possa essere ritenuto utile e necessario per conseguire gli scopi del Club, nonché nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti F.I.M. alla quale è affiliato, organizzare, attuare e partecipare alle attività e manifestazioni agonistiche e sportive.

Art. 3 LOGO & GUIDONE
Il "logo" del Club è costituito dal disegno stilizzato della prospettiva dello specchio di poppa del gommone motorizzato, e la scritta "club del gommone" in carattere cooper black corsivo così come definito nel Brevetto n° MI 92C 001922 depositato il 17 marzo 1992. Il "guidone" del Club è triangolare, con fondo arancione inserito nel bordo blu e reca sui due lati il logo del Club.

Art. 4 DURATA & SEDE
La durata è illimitata e la sua sede è in Milano. Possono essere costituite sezioni periferiche e/o consolati locali.

Art. 5 SOCI
La compagine sociale si qualifica in:
Socio Fondatore, qualifica riconosciuta a coloro i quali hanno fondato il Club in data 27 gennaio 1970. Essi sono nominati nell'atto costitutivo, atto a repertorio n° 15343, raccolta 4564, dr. Antonio Rezia, Notaio in Milano, e nominativamente di seguito elencati: Viscardi Angelo, Seguso Mauro, Paciotti Mario, Fasciolo Renato, Pennati Giuseppe, Boccuti Giuseppe, Prinetti Desiderio;
Socio Onorario, qualifica riconosciuta ai Soci che, avendo conseguito meriti speciali, vengono nominati dal Consiglio direttivo con Delibera motivata;
Socio Comandante, qualifica riconosciuta ai proprietari di gommone;
Socio Sostenitore, qualifica riconosciuta ai Soci che contribuiscono alla gestione economica del Club, versando annualmente una quota almeno doppia rispetto a quella deliberata dal Consiglio per il Socio Comandante;
Socio Simpatizzante, qualifica riconosciuta a tutti coloro che, iscritti al Club, non appartengono alle altre categorie di Soci;
Socio Sponsorizzatore, qualifica riconosciuta alle persone fisiche o giuridiche, enti o Società commerciali, che sottoscrivono una quota sociale di entità stabilità annualmente dal Consiglio.

Art. 6 AMMISSIONE SOCI
Possono far parte del "Club del Gommone", in qualità di Soci, tutte le persone fisiche che propongano al Consiglio domanda di adesione e che sottoscrivano autocertificazione dichiarando la propria irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, che accettino le disposizioni Statutarie e di Regolamento sociali e federali e versino la quota sociale annuale. L'ammissione dei Soci minorenni è normalizzata da specifiche norme di Regolamento. Inoltre possono assumere la qualità di Socio sponsorizzatore tutte le Imprese che propongano al Consiglio domanda motivata di adesione e che sottoscrivano l'impegno al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.

Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i Soci, indipendentemente dalla loro qualifica, dal momento dell'ammissione acquisiscono il diritto di partecipare alle assemblee sociali con l'esercizio di elettorato attivo nonché di frequentare la sede sociale prendendo parte alle attività sociali indette dal Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite nel regolamento. L'elettorato passivo può essere esercitato dopo 24 mesi compiuti di iscrizione ininterrotta al Club.

Ad eccezione del Socio fondatore la qualifica di Socio si perde:
a) per mancata riassociazione,
b) per morosità nel pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti all'Art. 17
c) per delibera motivata del Consiglio,
d) per radiazione a seguito di gravi motivi, quali indegnità o condotta immorale o illecito sportivo.

Fatta eccezione per quanto previsto per i Soci fondatori, il mancato versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Regolamento comporta la decadenza dalla qualità di Socio, e la perdita dell'anzianità maturata.
I Soci fondatori che non versano la quota associativa annuale possono partecipare all'attività sociale ma non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

La qualifica di Socio onorario si estingue con la cessazione del Consiglio che l'ha nominato.
Contro i provvedimenti di esclusione i Soci possono presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.
Nell'attuazione dell'attività sociale i Comandanti debbono essere in regola con le norme di diritto della navigazione e rispettare i principi dell'etica marinara; sono responsabili del comportamento del loro equipaggio.

Art. 8 ORGANI SOCIALI
Gli Organi e gli Organismi sociali del "Club del gommone" si suddividono in deliberativo/gestionali, tecnici e di giustizia.
Sono Organi deliberativo/gestionali:
- l'Assemblea generale dei Soci,
- il Presidente ed il Vicepresidente,
- il Consiglio direttivo,
- il Tesoriere.
Sono Organi tecnici:
- il Collegio dei Revisori.
E' Organo di giustizia:
- il Collegio dei Probiviri.
Sono Organismi:
- le Commissioni tecnico/funzionali,
- i Gruppi di Studio.
Alle cariche direttive non possono accedere costruttori e rivenditori di gommoni e motori, o chiunque altro abbia un eventuale interesse commerciale attinente ai settori nautici.

Cap. 9 ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea generale dei soci è il massimo Organo rappresentativo; essa delibera su tutte le materie di carattere generale e particolare che le vengono sottoposte dagli Organi sociali.
L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso.
L'Assemblea ha il potere di deliberare:
a) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'attività sociale.
b) sul Rendiconto Economico e sulla Relazione Tecnico Morale a chiusura del singolo esercizio.
c) sulle modifiche statutarie.
d) sulla nomina degli Organi sociali.
e) su tutti gli argomenti ed i rapporti dell'Associazione che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
f) sullo scioglimento.

E' compito del Consiglio direttivo la convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, la cui convocazione deve essere spedita almeno quattordici giorni prima del giorno della riunione a mezzo posta ordinaria, ovvero posta elettronica, ovvero telefax. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere specificati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie sulle quali deliberare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione della Relazione tecnico/morale e del rendiconto consuntivo ed ogni biennio per il rinnovo degli Organi sociali.
L'Assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo reputi opportuno e/o necessario, ovvero per le modifiche statutarie nonché, senza indugio, su richiesta di almeno 50%+1 dei Soci aventi diritto di voto che ne abbiano richiesto la convocazione al Collegio dei Revisori dei conti indicando le materie da porre all'odg.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono valide col voto favorevole di almeno il 50% + 1 dei Soci presenti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono valide col voto favorevole di almeno il 50%+1 dei Soci aventi diritto di voto.
Ogni socio può esercitare sino ad un massimo di due deleghe, corrispondenti a tre voti deliberativi.

Art. 10 IL PRESIDENTE
Il Presidente:
1. è il legale rappresentante del Club.
2. convoca e presiede il Consiglio direttivo; sovraintende alla attuazione delle deliberazioni adottate e alla gestione amministrativa, nonché su tutti gli Organi salvo quelli di giustizia.
3. unitamente al Consiglio è responsabile nei confronti dell'Assemblea generale del conseguimento dello scopo sociale.
4. dispone la liquidazione ed autorizza il pagamento delle spese conformemente alle deliberazioni legittimamente adottate dal Consiglio.
5. compie gli atti a Lui demandati dallo Statuto, dal Regolamento e, per delega, dal Consiglio direttivo.

Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque Soci ad un massimo di nove Soci.
Esso elegge nel proprio ambito un Presidente, un Vicepresidente il quale sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento in tutte le funzioni elencate dai punti 1 a 5 dell'articolo precedente, ed eventualmente un Tesoriere.
Il Consiglio direttivo eletto rimane in carica un biennio e sino all'approvazione del Rendiconto.

Sono compiti del Consiglio direttivo:
1. attuare le finalità previste dallo Statuto e le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci.
2. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci determinando la qualifica degli stessi.
3. redigere, assieme al Tesoriere, il Rendiconto economico/finanziario da sottoporre al Collegio dei Revisori e, con il parere di quest'ultimo, all'Assemblea generale.
4. fissare l'ordine del giorno, la data ed il luogo, sia delle Assemblee ordinarie da indire almeno unavolta l'anno, sia di quelle straordinarie.
5. redigere ed approvare, su delega dell'Assemblea, gli eventuali regolamenti interni per l'attuazione dell'attività sociale.
6. rendere esecutivi i provvedimenti nei confronti dei Soci.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza del Presidente o in sua assenza del Vicepresidente e della maggioranza dei componenti; sono valide le deliberazioni prese a maggioranza dei presenti.
Nel caso di dimissioni di uno o più Consiglieri subentrano i primi candidati tra i non eletti.
I componenti del Consiglio nelle Assemblee non possono essere portatori di deleghe.

Art.12 IL TESORIERE
Il Tesoriere è il responsabile dell'attività finanziaria del Club; amministra i fondi sulla base delle Delibere del Consiglio. Redige il Rendiconto assieme al Presidente sottoponendolo al Collegio dei revisori.
L'incarico di Tesoriere può essere attribuito ad un Consigliere o ad un Socio competente in materia.

Art. 13 IL COLLEGIO DEI REVISORI
E' composto da due o più Soci che abbiano competenza in materia. Deve controllare le entrate ed uscite di cassa e banca; gli adempimenti civilistici e fiscali del Club nonchè verificare la consistenza del patrimonio sociale.

Art.14 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
E' composto da tre Soci che abbiano maturato un'anzianità di almeno cinque anni ai quali venga riconosciuta la capacità di valutare, nell'interesse superiore del Club, in generale il comportamento dei Soci, ed in particolare di quelli sottoposti su iniziativa del Consiglio, a istruttoria disciplinare.
La Presidenza spetta al Socio proboviro con maggiore anzianità sociale.
Il Collegio istruisce, valuta e decide con provvedimento motivato in merito agli atti e fatti ascritti al Socio ovvero nei conflitti tra Socio e Club, ovvero tra i Soci stessi, trasmettendo le decisioni al Consiglio direttivo per l'attuazione. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di difesa e impugnativa previsti dalle norme e dai Regolamenti F.I.M.

Art. 15 GLI ORGANISMI
Sono Organismi le Commissioni tecnico funzionali ed i Gruppi di studio specifici. Esse sono composte da Soci e da non Soci purché Esperti segnalati dal Consiglio direttivo. L'Organismo nomina al suo interno il Presidente cui spetta la responsabilità degli elaborati. Gli Organismi funzionali sono nominati dall'Assemblea mentre quelli tecnici sono nominati dal Consiglio direttivo. Ambedue analizzano, studiano e relazionano sulla materia loro assegnata e, con la presentazione della stessa, esauriscono il loro incarico. Gli elaborati da loro redatti debbono essere ratificati dall'Organo di competenza. Agli Organismi spetta l'interpretazione autentica degli elaborati da loro prodotti; quelli eventualmente in carica cessano o decadono assieme al Consiglio direttivo.

Art. 16 CAUSE DI DECADENZA
Il Presidente decade in caso di impedimento definitivo ovvero in caso di mozione di sfiducia del Consiglio direttivo, nella quale ipotesi mantiene la qualità di Consigliere.
Il Consiglio direttivo decade in caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri e nel caso la Relazione tecnico/morale/finanziaria non venga approvata.
Il Tesoriere decade per revoca dell'incarico.

Art. 17 ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre successivo. I Soci sono tenuti a versare le quote associative stabilite dal Consiglio e previste dal Regolamento entro il 31 Dicembre di ogni esercizio.
Il Regolamento fissa modi e termini di stesura del Rendiconto finanziario che deve essere inviato ai Soci assieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria annuale la quale abbia all'ordine del giorno la sua approvazione. Per il primo esercizio successivo all'approvazione dello Statuto la durata inizia il 1° Ottobre 2007 e chiude il 31 Dicembre 2008.

ART. 18 SCIOGLIMENTO
Il "Club del gommone" può essere sciolto soltanto dall'Assemblea generale dei Soci espressamente convocata in sessione straordinaria. L'Assemblea delibera a maggioranza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto.
Qualsiasi sia la causa di scioglimento il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori scelti anche fra i non soci determinandone i poteri.
Non sono ammesse deleghe.

ART. 19 REGOLAMENTO
Al Consiglio direttivo è demandato l'incarico di redigere ed adattare alle necessità sociali il Regolamento organico sulla base dello Statuto vigente.

ART. 20 NORME TRANSITORIE E FINALI
Per quanto non espressamene previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti FIM nonché le norme vigenti del Codice civile.

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Statuto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte dell'Assemblea generale dei Soci del "Club del gommone".

 

 

 

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